Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32503 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32503 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABOZZO VINCENZO N. IL 18/02/1991
avverso la sentenza n. 11881/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
Data Udienza: 07/05/2013
In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Fabozzo Vincenzo avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli
del 29.5.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del
locale tribunale il 19.9.2011 per i reati di rapina aggravata e ricettazione, ridusse la pena e rimodulò
le pene accessorie, confermando nel resto;
Ritenuto, quanto alla questione della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 nr. 4
c.p., che le deduzioni difensive sul minimo valore economico del veicolo minicar oggetto della
rapina sono soltanto assertive, lo stesso ricorrente riconoscendo, peraltro, che nel delitto di rapina
occorre considerare anche il danno implicito nell’aggressione “personale”;
ritenuto che nella valutazione dei generali criteri direttivi fissati dall’art. 133 c.p. i giudici di merito
hanno convenientemente valorizzato la gravità dei fatti, dovendosi ancora rilevare che con la
riduzione della pena la Corte di merito ha in definitiva recepito la sollecitazione difensiva di una
mitigazione del trattamento sanzionatorio in funzione della incensuratezza del ricorrente (gravato
però di precedenti giudiziari, come si sottolinea nella sentenza di primo grado) e delle sue
ammissioni;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e/o manifesta
infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così decis • R ma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Il I residente
Il consi ierr latc