Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32931 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32931 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
CAGLIONI GABRIELLA N. IL 03/07/1960
avverso la sentenza n. 1621/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del
13/10/2011
visti gli atti, la senteinza e il ricorso
udita in PUBBLICAI UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CgIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Geil.erale in ersona del Dott.() .”‘C’:1 P 1A, n
che ha concluso per
Udito, per la parte ci4Ti1e, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 23/04/2013
33562/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2011 il Tribunale di Bergamo condannava Caglioni Gabriella
alla pena di euro 1000 di multa per il reato di cui agli articoli 81 cpv. c.p., 2, comma 1 bis, d.l.
463/1983 convertito in I. 638/1983 e successive modifiche, per avere con più condotte
esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare dell’omonima ditta, omesso di
versare all’Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate in qualità di datore di lavoro
agosto 2006, da gennaio a maggio 2007 e maggio 2008.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Brescia, denunciando violaZione di legge per errata determinazione della pena, avendo il
giudice, oltre a non specificare – menzionando due decreti penali ulteriori emessi nei confronti
dell’imputata e divenuti definitivi – quale delle tre condanne si riferisse al fatto più grave,
determinato una pena soltanto pecuniaria in un reato che prevede congiuntamente pena
detentiva e pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale non ha correttamente applicato la continuazione, poiché, dopo avere ritenuto
che potesse sussistere “non solo interna. ..ma anche con i fatti di cui ai decreti penali di
condanna del Giudice per le Indagini Preliminari presso questo Tribunale in data 15 novembre
2006 e 13 settembre 2007, relativi al mancato versamento delle ritenute previdenziali per
mensilità correnti da giugno 2005 a gennaio 2007”, ha meramente dichiarato di ritenere
congrua la pena di euro 1000 di multa “in continuazione con la pena complessiva” di euro 1745
comminata con tali decreti. it evidente, quindi, che, come denuncia il ricorso, non è identificato
il reato più grave, incorrenosi così in violazione del combinato disposto dei commi primo e
secondo dell’articolo 81 c.p. Altresì fondata è l’ulteriore doglianza relativa all’irrogazione della
sola pena pecuniaria, poiché l’articolo 2 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modifiche in I. 11 novembre 1983 n. 638, al comma 1 bis prevede la pena della reclusione fino
a tre anni e la multa sino a C 1032, per cui le sanzioni dovevano essere disposte
congiuntamente. Né, come osserva ancora il ricorrente, emerge dalla sentenza che vi sia stata
una sostituzione di pena detentiva.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
sulle retribuzioni dei dipendenti per le mensilità di aprile e giugno 2005, da agosto 2005 ad
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al
Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013
Il Consiglier estensore