Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18162 del 26/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18162 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
DE STEFANO Carmelo (DST CML 28813 A717 I) e BUCHIGNANI Nadia (BCH
NDA 25E49 E715 O) rappresentati e difesi, per mandato in atti,
dall’Avvocato Giovanni Bissocoli ed elettivamente domiciliati in
Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Orlando
Sivieri;
ricorrenti contro
CASSANI TRAVERSO Edilia Maria (CSS DMR 46A70 D969S), BOSCHI ORLANDINI Federico (BSC FRC 69D30 D969U) e ORLANDINI Alberto (RLN RLT
44L02 E547H), rappresentati e difesi, giusta procura speciale in
calce alle memorie, dagli avvocati Riccardo Ravera e Piero Nodaro,
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma,
via Crescenzio n. 25;
– resistenti –
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Data pubblicazione: 26/07/2013
avverso l’ordinanza dal Tribunale di Genova, letta in udienza in
data 18 aprile 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella camera di consi-
glio del 24 aprile 2013 dal consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
dato atto della presenza degli Avvocati Orlando Sivieri, per
delega dell’Avvocato Giovanni Bissocoli e Riccardo Ravera, e del
pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott.ssa Antonietta Carestia;
Ritenuto che nel marzo del 1997 Carmelo De Stefano e Nada Buc-
chignani chiedevano al Tribunale di Genova di dichiarare nulli,
per simulazione assoluta, i contratti di locazione ultranovennali
intercorsi tra Paola Boschi e Alberto Orlandini o, in subordine,
di dichiararli risolti per grave inadempienza da parte locataria,
con condanna dei convenuti al rilascio degli immobili oggetto dei
contestati contratti e al risarcimento dei danni;
che a questa causa veniva riunita quella, iniziata nel gennaio
1998, nella quale il De Stefano e la Bucchignani avevano convenuto
l’Orlandini, nonché Edilia Maria Cassani Traverso e Federico Boschi Orlandini, proponendo le medesime domande di cui si è detto e
chiedendo, in via subordinata, che venisse accertato che le locazioni dissimulavano contratti atipici di comodato, con diritto di
essi attori di recederne, e che non potevano eccedere la vita della locatrice Paola Boschi;
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lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
che l’adito giudice, con ordinanza letta in udienza in data 18
aprile 2012, ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 295
cod. proc. civ., del giudizio rilevando la identità sul piano soggettivo e oggettivo tra la causa sopraindicata e altra causa, iniziata nel gennaio 2001, pendente dinnanzi alla Corte d’appello di
fronti di Alberto Orlandini, Edilia Maria Cassani Traverso e Federico Boschi Orlandini, le medesime domande avanzate in via principale nei giudizi riuniti, e ritenendo non ostativa alla sospensione la proposizione in questi giudizi di domande subordinate, giacché suscettibili di decisione solo in caso di rigetto delle domande principali;
che avverso questo provvedimento Carmelo De Stefano e Nada
Bucchignani hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 42 cod.
proc. civ., cui hanno resistito, con memoria difensiva, Alberto
Orlandini, Edilia Maria Cassani Traverso e Federico Boschi Orlandini;
che sono state richieste le conclusioni scritte al
P.M.,
ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ.
Considerato che, nell’adottare l’ordinanza di sospensione, il
Tribunale di Genova ha rilevato la identità delle domande proposte
in via principale nel giudizio iscritto nel 2007 rispetto a quelle
proposte nel giudizio iniziato nel 2001, attualmente pendente in
appello;
che, come rilavato dal
P.M.
nella requisitoria scritta, il
Tribunale non poteva non procedere alla sospensione, facendo ap-
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Genova, nella quale gli stessi attori avevano formulato, nei con-
plicazione del principio per cui «la situazione processuale della
litispendenza non è configurabile tra cause che si assumano identiche sul piano soggettivo e oggettivo ma siano pendenti in gradi
diversi, potendo in tal caso solo sussistere, quando ne ricorrano
i presupposti, un’ipotesi di sospensione del processo ai sensi
2011);
che, tuttavia, risulta pendente presso le Sezioni Unite proprio la questione sia o no ammissibile la litispendenza anche in
gradi diversi (questione rimessa con ordinanza interlocutoria n.
14678 del 2012, discussa dalle Sezioni Unite all’udienza del 23
aprile 2013);
che si appalesa quindi opportuno
rinviare
la causa a nuovo
ruolo, in attesa della decisione sulla suindicata questione, rilevante nel presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione rimessa con ordinanza interlocutoria n. 14678 del 2012.
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24
aprile 2012.
Il Presidente
Dott. Umberto poldoni
dell’art. 295 cod. proc. civ.» (da ultimo, Cass. n. 27018 del