Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31777 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31777 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BONORA FABRIZIO N. IL 28/11/1972
avverso la sentenza n. 465/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.174 Ricorrente BONORA Fabrizio
Motivi della decisione
L’ imputato ricorre per cassazione per tramite del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. sul presupposto della riconosciuta responsabilità dello stesso in
ordine al delitto di tentato furto aggravato p. e p. dagli artt.110,56, 624, 625 n.
Il gravame è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente
affermato il principio secondo cui l’obbligo della motivazione della sentenza di
patteggiamento non può non essere conformato alla particolare natura giuridica
della stessa, di guisa che lo sviluppo delle linee argomentative è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Quanto detto rileva in particolare nel caso concreto in cui il ricorrente lamenta il
difetto di motivazione in punto responsabilità. La costante giurisprudenza di
questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la
motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti
che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere
interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente
ed a sollecitarne una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come
questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto sulla base degli atti (ed in particolare del
contenuto del verbale di arresto in flagranza dell’imputato colto dai Carabinieri
nel momento in cui usciva dall’abitacolo dell’autovettura tg. DP678HL, inseguito
dalla cittadina cinese, proprietaria del veicolo); che corretta risulta la
qualificazione giuridica del fatto; che non ricorrono i presupposti di applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen., alla stregua del contenuto del suddetto verbale di
arresto nonché di quelli di perquisizione, sequestro e del contenuto della
denunzia sporta; che la qualificazione giuridica del fatto e la pena risultano
corrette alla stregua dell’accordo intervenuto tra le parti &,..b; sicchè non vi
sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
7 cod. pen.,commesso in Prato il 19 marzo 2012.
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00 a
titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
PQM