Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31771 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31771 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CIBELLA EMILIANO N. IL 27/01/1977
avverso la sentenza n. 2091/2011 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.119 Ricorrente CIBELLA Emiliano
Motivi della decisione
L’imputato
ricorre personalmente per la cassazione della sentenza di cui
in epigrafe, emessa nei suoi confronti ex art. 444 e segg. cod. proc. pen., quale
responsabile del delitto di cui agli artt.81 cpv., cod. pen., 73 d.P.R. n.
309/1990 ( plurime cessioni di sostanze stupefacenti tipo cocaina ), commesso
proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamentou, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena: censura in questa sede neppure dedotta (
cfr.ex muitis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Deve altresì rilevarsi
che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129
cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte peraltro, nel
caso dì specie, della motivata insussistenza dei presupposti legittimanti
l’applicazione della succitata disposizione normativa.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna de IR ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
dell» stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende
\4
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
,ATA 1
IN CANCEL ERIA
D E M CM
Il Cons. est.
Luca Vitelli Casella
Il President
Giacomo
in Albisola Superiore il 5 luglio 2011, lamentando la violazione dell’art. 129 cod.