Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31766 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31766 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAKROUM ALI’ N. IL 03/03/1972
avverso la sentenza n. 2729/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.105 Ricorrente MAKROUM ALI’
Motivi della deciusione
L’ imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe, resa dalla Corte di Appello di Genova a conferma di quella di
cpv., 110 cod.pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. n.309/1990, commesso fino al 20
aprile 2005 in diverse località, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Lamenta vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché dedotto in termini
del tutto aspecifici.
Ad onta delle obiezioni del ricorrente, la Corte distrettuale, con motivazione
puntuale, congrua ed esaustiva, ha legittimamente confermato il diniego delle
attenuanti generiche sull’ineccepibile rilievo dell’esistenza di un precedente
penale specifico e soprattutto della negativa personalità dell’imputato desumibile
dalla gravità delle reiterate condotte di spaccio di diverse tipologie di sostanze
stupefacenti anche, in taluni casi, per rilevanti quantitativi.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
P Q hl
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
primo grado che l’aveva giudicato responsabile del delitto di cui agli artt. 81