Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31752 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31752 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OIDDA OMAR N. IL 31/05/1969
avverso la sentenza n. 33’25/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.34 Ricorrente OIDDA OMAR
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato – giudicato responsabile,
con doppia statuizione conforme, del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990
commesso in Torino il 14 dicembre 2010 – ha interposto personalmente ricorso
per cassazione,chiedendone l’annullamento.
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per presunti vizi motivazionali, in punto al diniego dell’esclusione della
contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4 0 cod.pen., manifestamente
infondati.
La Corte d’appello di Torino ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato sul punto, rimarcando che il nuovo episodio di spaccio di sostanza
stupefacente, per cui è processo, si poneva in termini concretamente significativi
dell’incrementata pericolosità sociale e della rilevante colpevolezza del reo,
attese le tre precedenti condanne per il medesimo reato senzachè in nessun
caso fosse stata peraltro, riconosciuta la speciale attenuante del fatto lieve.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
Il ricorso è inammissibile,