Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31605 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31605 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANDRIN ALDO N. IL 23/07/1959
avverso la sentenza n. 1135/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 09/05/2013
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013
Il Consiglie ;, est.
Aldo Sandrin propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 01/10/2012
che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 73 d. P.R.
9 ottobre 1990 n. 309 con riferimento all’azione di coltivazione di marijuana.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’esclusione dello stato
di necessità o all’assenza di colpevolezza, in applicazione del principio di cui all’art. 5 cod. pen.
I rilievi formulati in ricorso sono testualmente volti a riproporre la situazione di fatto e
conseguentemente a sollecitare in questa sede un nuovo giudizio di merito, come è reso evidente
dalla circostanza che non si censurano specifici passaggi argomentativi della pronuncia, ma la sua
determinazione finale, contrapponendole situazioni di fatto che, secondo la propria allegazione,
giustificando una contraria determinazione.
Conseguentemente i motivi proposti si risolvono nella prospettazione di una valutazione di fatto
diversa da quella operata dal giudice di merito, e risultano manifestamente inammissibili.