Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3295 del 23/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3295 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAROPRESO SALVATORE N. IL 26/10/1990
avverso la sentenza n. 16774/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
29/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la p
Udit i difen r vv.

ivile, l’Avv

Data Udienza: 23/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29/2/2012, condannò
Caropreso Salvatore, giudicato colpevole del reato di guida senza patente,
applicate le attenuanti generiche, alla pena di C. 300,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza il Caropreso ricorreva per cassazione

3. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 178, lett. c) e, quindi,
nullità della sentenza, ex art. 179, cod. proc. pen.
A causa di erronea indicazione nel decreto di citazione del detto atto
veniva effettuata notifica in via Formale, 46, Napoli, qualificato domicilio
eletto, a mani della madre, Tolelli Giuseppina. Invece, sin dal 7/6/2010 il
Caropreso aveva depositato presso la Segreteria del P.M. atto di elezione di
domicilio presso lo studio dell’avv. Alberto Varano, in via Ponte di Tappia, 47,
Napoli, in uno a nomina dello stesso.
Ciò posto, poiché la notifica non era stata effettuata presso il domicilio
eletto, né personalmente a mani dell’imputato, rimasto contumace, doveva
concludersi per la nullità di tutti gli atti (comb. disp. Artt. 179 e 178, lett. c,
cod. proc. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. La notifica del decreto di citazione o dell’avviso d’udienza
effettuato presso la residenza dell’imputato, invece che presso il domicilio
eletto, a mani di persona legittimata alla ricezione, ove sia stata idonea a
procurare comunque l’effettiva conoscenza dell’atto, non determina una
nullità assoluta, ma solo una nullità cd. a regime intermedio, ex art. 178, lett.
c), cod. proc. pen., e, perciò sanabile, ove non tempestivamente rilevata (cfr.,
fra le tante, Cass., VI, 3/4/2012, n. 19546; Cass., S.U. 16/7/2009, n. 39060;
Cass., Sez. VI, 4/12/2008, n. 3895).
Nella specie, attraverso la non smentita consegna a familiare (la madre)
convivente è del tutto ragionevole ritenere che l’atto sia senz’altro giunto nella
sfera di conoscibilità del ricorrente.

Illustrando l’unitaria censura di cui appresso.

Poiché il difensore di fiducia, presente alla prima udienza e alla successiva,
che concluse il processo, non sollevò tempestiva eccezione di sorta sul punto,
sanatosi il vizio, l’odierna censura non può trovare accoglimento.
5. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

processuali.
Così de “so i Roma il 23/11/2012.
Il io sia i:

tensore

Il Presidente
CW40 Lo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

m+ok,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA