Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2489 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2489 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRARI VALTER N. IL 14/05/1952
avverso la sentenza n. 8/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30340/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in

data 19.3.2012, ricorre per cassazione l’imputato VALTER FERRARI
relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla
quantificazione della pena.
2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (in particolare
la Corte d’appello, che agiva quale giudice del rinvio, ha
valorizzato la pur tardiva e sintetica confessione dell’imputato
per ridurre la pena, spiegando specificamente perché l’entità
della sanzione che irrogava doveva ritenersi adeguata e perché
quelle stesse dichiarazioni non potessero invece giustificare
anche il riconoscimento delle attenuanti generiche) – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

personalmente, enunciando motivo di violazione di legge in

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