Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2483 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2483 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUI MIMO N. IL 27/04/1967
avverso la sentenza n. 3667/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30285/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di GENOVA

in data 16.2.2012, ricorre per cassazione l’imputato MIRKO BUI
motivo di vizio della motivazione (che sarebbe non “convincente”
sul dedotto punto del trattamento sanzionatorio); in particolare
la Corte avrebbe equivocato tra prevalenza ed equivalenza nel
giudizio di comparazione delle circostanze operato dal primo
Giudice.
2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è

diverso i da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità. Del resto, la non persuasività della motivazione non
è vizio che rileva ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p..
Quanto al giudizio di comparazione, investita del solo motivo sul
trattamento sanzionatorio la Corte d’appello ha specificamente
risposto argomentando la congruità della pena finale irrogata,
che ha confermato, e osservando che gli elementi indicati dalla
difesa erano già stati tenuti in considerazione dal primo Giudice
proprio con il riconoscimento delle attenuanti generiche oggetto
poi di comparazione. Nella prima pagina della motivazione la
Corte territoriale da atto che il giudizio è stato di
equivalenza, sicché il richiamo successivo alla prevalenza è un
evidente refuso, che non incide nella decisione, che in nessun
modo risulta basata sull’ (inesistente) apprezzamento di
prevalenza.

personalmente a mezzo del difensore avv. CARAMELLO, enunciando

,■
30285/12 RG

2

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11.12.2012

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