Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2470 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2470 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO ASSUNTA N. IL 24/12/1955
avverso la sentenza n. 8878/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 11/12/2012
3013 7/ 12 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI
in data13.4-4.6.2011, ricorre per cassazione l’imputata ASSUNTA
‘violazione dell’art. 606 lett. B ed E in relazione agli artt.
43, 175 e 368 c.p.’.
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
ESPOSITO a mezzo del difensore avv. INSERRA, enunciando motivo di