Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22409 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22409 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELILLO VINCENZO nato il 20/05/1945 a NAPOLI
avverso la sentenza del 20/02/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/02/2015, confermava quanto
all’affermazione di responsabilità la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data
09/07/2009, nei confronti di MELILLO VINCENZO in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati, e reclamando genericamente la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (senza indicare la prova o le prove da assumere),
comunque incensurabilmente ritenuta superflua dalla Corte di appello a fronte delle acquisite
risultanze.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso• 16/05/2016
motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le specifiche ragioni di doglianza, ovvero