Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22336 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22336 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACALONE FLORA BEATRICE nato il 12/08/1944 a SILVANO PIETRA
avverso la sentenza del 22/09/2015 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 22/09/2015, applicava nei confronti di
GIACALONE FLORA BEATRICE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato
di cui ali’ art. 644 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputata.
Il ricorso è inammissibile; difatti è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema
di patteggiannento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause