Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22335 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22335 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONARDI TYRONE nato il 05/11/1993 a SIRACUSA
avverso la sentenza del 19/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 19/06/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 17/06/2014, nei confronti di LEONARDI
TYRONE, riduceva la pena e confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 614
c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile;’è privo della specificità, prescritta dallé.art. 581, lett. c), in relazione
aUart 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed
a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto delle risultanze
istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al
reato alla stesso ascritto e si procede alla rimodulazione della pena con una consistente diminuzione
rispetto a quella determinata dal primo giudice.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della