Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21873 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21873 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POTORTI PASQUALE N. IL 02/11/1951
avverso l’ordinanza n. 1862/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 8.10.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Genova
rigettava il reclamo proposto da POTORTI Pasquale avverso il provvedimento con il quale il
Magistrato della sede aveva respinto l’istanza volta ad ottenere un permesso premio,
ritenendo ostativa all’accoglimento, ai sensi dell’art. 58-quater 0.P., la revoca della
semilibertà nella quale il detenuto era incorso in data 8.11.2012.
Avverso tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, senza
L’impugnazione deve essere, quindi, dichiarata inammissibile, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in
favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
provvedere al deposito dei motivi.