Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21469 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21469 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALAZZO CHRISTIAN nato il 04/12/1978 a LECCE
PALAZZO JURI nato il 23/05/1987 a LECCE
avverso la sentenza del 05/03/2015 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 05/03/2015, applicava nei confronti di
PALAZZO CHRISTIAN e di PALAZZO JURI, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in
relazione ai reati di cui agli artt.110 c.p. 12 quinquies D.L.n.306/92 e 31 L n. 726 del 1982.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
PALAZZO CHRISTIAN deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato.
PALAZZO JURI deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato.
tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al
citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in
cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così
o il 16/05/2016
Il
liere Estensore
CERV 1ORO
Il Presidente
FR
O FIANDANESE
I ricorsi sono entrambi inammissibili; è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in