Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8491 del 09/02/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8491 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REINARD IVAN N. IL 09/08/1969
avverso la sentenza n. 4722/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 09/02/2016
R.G. 4419/2015
Motivi della decisione
Reinard Ivan ricorre avverso la sentenza n.3363/2014 del 21.10.2014
della Corte d’appello di Bologna che lo ha condannato per ricettazione,
lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle tesi
difensive riguardo all’affermazione di responsabilità.
decisione della Corte d’appello senza alcun richiamo a specifici punti della
motivazione della stessa.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena
di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto
l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione
impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue
lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
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Il ricorso è inammissibile perché generico, limitandosi a censurare la