Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8405 del 10/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8405 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO ANTONIO N. IL 11/06/1953
avverso l’ordinanza n. 100/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
27/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 10/11/2015
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Luigi
Birritteri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di fiducia avv.Castronovi Andrea, che ha concluso per l’accoglimento
Osserva
Con ordinanza del 19.1.2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Foggia rigettava la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Russo
Antonio, indagato per il reato di cui agli artt.110, 648 c.p. Avverso tale provvedimento
il P.M. propose appello e il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza del 27.4.2015,
applicava la misura degli arresti dorniciliari.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) erronea applicazione
degli artt.273, co.1, 292 co.2 lett.c) c.p.p. e ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) c.p.p. in
riferimento ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in riferimento al reato
di ricettazione; 2) mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
ai sensi dell’art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione alla memoria depositata, alla
sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione
1. Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte di
cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio
di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto alle scelte in concreto
effettuate – non può che riguardare anche i provvedimenti cautelari, essendo compito
primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale
è richiesta l’applicazione della misura o la modifica della stessa e, poi, eventualmente,
del giudice del riesame o dell’appello, valutare “in concreto” la sussistenza dei gravi
indizi di reità e delle esigenze cautelari, e rendere un’ adeguata e logica motivazione
sui parametri normativi previsti, per formulare la prognosi di pericolosità. Tanto
premesso, rileva il Collegio che le doglianze del ricorrente, laddove censurano la
congruità e illogicità dell’argomentare del giudicante, rispetto alla ritenuta gravità
indiziaria, in riferimento al reato di cui all’ imputazione provvisoria, e in riferimento
del ricorso.
alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura non possono trovare
accoglimento, in quanto prive della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice
d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste. Con adeguata anche se
sintetica motivazione il Tribunale del Riesame ha puntualmente indicato la gravità
indiziaria (già riconosciuta dal Gip) in considerazione del fatto che l’indagato è stato
trovato in possesso di un numero considerevole di parti di autovetture di provenienza
delittuosa, e aveva la disponibilità di un luogo idoneo in località isolata per occultare
professionale. La prognosi di recidivanza è stata quindi ritenuta sussistente sulla base
del fatto che l’indagato non risulta svolga attività lavorativa, sulle modalità e gravità
della condotta contestata nonché sui numerosi precedenti anche specifici, tutte
circostanze deponenti per l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000) nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poiché l’esecuzione
consegue alla decisione manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art.28
del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg.es . c.p.p.
berato, in camera di consiglio il 10.11.2015
liere estensore
a Odoro
Il Presidente
Franco Fiandanese
tali beni, la qual cosa deponeva per un’attività non occasionale, ma svolta in maniera