Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7665 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7665 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAPANI GERARDO N. IL 07/10/1974
avverso la sentenza n. 2827/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 28/01/2016
ii
RG 21815/15
Motivi della decisione
L’imputato Gerardo TRAPANI ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
14.6.2010, appellata dall’imputato, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto giudizio di congruità della pena
inflitta in primo grado.
Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione resa dalla
sentenza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016
Il ricorrente si duole di violazione di legge in ordine alla determinazione della pena avvenuta
sulla scorta di una previgente disciplina più gravosa.
Inoltre, si duole dell’omessa concessione delle attenuanti generiche in base alla confessione
resa ed ai precedenti non allarmanti.