Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7966 del 08/01/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7966 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CESARANO VINCENZO N. IL 14/06/1961
avverso il decreto n. 7331/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 10/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO RI CCHI;
lette/s224 le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/01/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Cesarano
Vincenzo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva
negato il beneficio della liberazione anticipata “speciale”, trattandosi di detenuto
per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen.
Il Presidente richiamava il testo della legge n. 10 del 2014 di conversione ed
cumulo al fine di verificare se il beneficio potesse essere concesso.
2. Ricorre per cassazione Vincenzo Cesarano, deducendo violazione degli
artt. 666, commi 2 e 3 cod. proc. pen.: al detenuto era stato notificato il decreto
presidenziale senza che fosse stata fissata udienza, così impedendo
l’instaurazione di un effettivo contraddittorio.
Il ricorrente sottolinea di avere già espiato la pena per i delitti ostativi, come
attestato dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Trattandosi, infatti, di reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza, riconducibile al
genus
dell’impugnazione, la dichiarazione di
inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod.
proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo
collegiale e non del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 53017 del
02/12/2014 – dep. 19/12/2014, Borachuk, Rv. 261662).
Il provvedimento impugnato, quindi, risulta irritualmente emesso con la
forma di decreto adottato de plano dal Presidente del Collegio, ai sensi dell’art.
666, comma 2, cod. proc. pen.: tale forma di declaratoria è prevista dalla
disposizione evocata esclusivamente per le ipotesi in cui «la richiesta appare
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o costituisce
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osservava che, per di più, non era possibile procedere allo scioglimento del
mera riproposizione di altra già rigettata, mentre la norma non è applicabile nei
giudizi d’impugnazione (Sez. 1, n. 15982 del 17/09/2013, dep. 2014, Greco, Rv.
261989; Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013 Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del
05/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008,
Trasmondi, Rv. 242655).
3. Si deve ancora aggiungere che, nel merito, l’affermazione secondo cui, ai
fini del riconoscimento della liberazione anticipata “speciale”, non potrebbe
numerose pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 3130 del 9/12/2014, dep. 2015,
Moretti, Rv. 262062; Sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, dep. 2015, Uccello, Rv.
261986; Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014, Ciriello, Rv. 261582); in effetti, ai fini
della concessione della liberazione anticipata speciale è necessario procedere alla
scissione del cumulo e verificare se l’istante, nei semestri pregressi oggetto della
domanda, fosse o meno in espiazione di pena per un delitto ostativo, in quanto
la disciplina dell’art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non ha creato uno
“status” di “detenuto pericoloso” che permea di sé l’intero rapporto esecutivo a
prescindere dal titolo specifico di condanna, concretamente in esecuzione.
Vi è, in definitiva, la necessità di individuare il titolo di reato effettivamente
in espiazione.
Il decreto impugnato, in definitiva, deve essere annullato senza rinvio e gli
atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza perché provveda sul
reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso 1’8 gennaio 2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
procedersi a scioglimento del cumulo è espressamente contraddetta da