Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7664 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7664 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAIOLA MARCO N. IL 07/04/1972
avverso la sentenza n. 14333/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 28/01/2016
RG 21779/15
Motivi della decisione
Il ricorrente si duole:
Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità, versandosi in condotta meramente passiva da parte di un soggetto in
crisi di astinenza e privo della volontà oppositiva.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omessa concessione della
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non essendosi prese in considerazione
le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del prevenuto né le modalità del
fatto.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa riduzione della
pena nel minimo edittale con ulteriore riduzione per il rito.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla motivazione – priva di vizi logici e giuridici resa dalla Corte a giustificazione del rigetto della posizione difensiva mossa in appello ed oggi
riproposta, con la quale non si confronta.
Il secondo motivo è in fatto censurando l’esercizio discrezionale demandato al giudice di
merito, nella specie privo di vizi logici e giuridici.
Il terzo motivo è generico ed in fatto, rispetto alla determinazione della pena, essendosi
applicata la riduzione per il rito.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Giaco o Paoloni
L’imputato Marco FAIOLA ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Roma che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Latina in data 9.7.2014,
appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 337 c.p., ha
rideterminato la pena inflitta.