Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7663 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7663 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSIDOMO ANGELO RAFFAELE N. IL 18/06/1982
DE ROBERTIS CORRADO N. IL 08/06/1971
avverso la sentenza n. 2245/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
10/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
Passiodomo Angelo Raffaele e De Robertis Corrado hanno proposto ricorso avverso la sentenza
del 10/11/2014 con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la loro affermazione di
responsabilità in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 pronunciata dal primo
giudice, riducendo la sanzione.
Nei ricorsi, di contenuto identico, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con
riguardo ai criteri determinativi della sanzione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Presiden
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto contesta
l’assenza di una specifica motivazione svolta dal giudicante con riferimento alla determinazione
della pena, a fronte di una indicazione riguardante l’impossibilità di applicare le attenuanti
generiche e di una quantificazione della pena base nel minimo, argomentazione che,
all’evidenza, non richiede alcuna giustificazione.