Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7461 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7461 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCICCHITANO GIUSEPPE N. IL 19/08/1980
avverso la sentenza n. 7104/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 28/01/2016
22895-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Schicchitano Giuseppe con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per violazione legge sugli
stupefacenti
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichi ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes e ocessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro 28 gennaio 2016
L’ e
sore
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE