Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4307 del 23/11/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4307 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
S.S.

L.L.

R.R.
avverso il decreto n. 3/2012 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA,
del 04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conc1ij.sioii del PG Dott.

Udi : -nsor Avv.;

Data Udienza: 23/11/2015

Letta la requisitoria in data 04/06/2014 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Izzo, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto deliberato il 04/07/2013, la Corte di appello di Caltanissetta
– investita dell’appello proposto da S.S., L.L., R.R.

Tribunale di Enna aveva rigettato l’istanza di revoca del decreto di confisca dello
stesso Tribunale in data 23/12/2003 (relativo a un articolato complesso
patrimoniale riconducibile a S.S., risultato appartenere
all’associazione mafiosa Cosa Nostra, in quanto reggente della famiglia di
Villarosa), in parte riformato dal decreto in data 11/03/2008 della Corte di
appello di Caltanissetta.

2. Avverso il decreto del 04/07/2013 della Corte di appello di Caltanissetta
hanno proposto ricorso per cassazione S.S., R.R. e
L.L., con un unico atto sottoscritto dall’avv. A. Impellizzeri,
denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione dell’art. 2 ter I. 575 del 1965
ovvero degli artt. 20 ss. d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 606, comma
1, lett. b), c) d) ed e), cod. proc. pen.
Con riferimento alla posizione di L.L., si era dedotta la
liceità delle somme impiegate per l’acquisto dei beni confiscati (compendio
aziendale relativo alla ditta omonima, un’abitazione, un’autovettura e una moto,
due conti corrente), avendo avuto redditi sufficienti per avviare l’attività
commerciale e per l’acquisto degli altri beni. Il Tribunale di Enna e la Corte di
appello di Caltanissetta hanno rigettato la richiesta in assenza di motivazione
sugli elementi documentali allegati, dai quali risulta che i beni confiscati erano
stati acquistati con somme di provenienza lecita e a fronte di esborsi minimi e
comunque dilazionabili, nonché grazie a varie somme ottenute a fondo perduto.
Non si è tenuto conto che in data 17/11/2009 S.S. – padre di
L.L. – è stato assolto dalla Corte di appello di Palermo
dall’accusa di avere ceduto al figlio la propria azienda di autotrasporti per
occultare gli asseriti illeciti proventi ricavati dall’attività criminosa nell’impresa
famigliare: il corrispettivo della cessione non venne versato ovvero venne
versato solo in parte (le prime due rate) in quanto sopraggiunse il sequestro
preventivo dell’intero compendio aziendale, sicché il carattere fittizio della
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L.L. – ha confermato il decreto in data 07/12/2011, con il quale il

cessione dell’impresa, dal padre al figlio, non può desumersi dal mancato
pagamento del prezzo (che doveva essere corrisposto dagli amministratori
giudiziari).
Con riferimento alla posizione di R.R. (madre del terzo L.L. e moglie del proposto S.S.) la liceità delle risorse
impiegate nell’acquisizione dei beni nella sua disponibilità si riconnette alle ampie
disponibilità economiche provenienti dai genitori e dalla movimentazioni bancarie
dei conti di questi ultimi. Le nuove prove rappresentate dalle testimonianze di

il fabbricato costituirono una donazione indiretta dei genitori alla figlia.
Con riferimento alla posizione di S.S., le prove documentali
prodotte dalla difesa dimostravano che in 40 anni di lavoro sarebbe stato
possibile realizzare l’acquisto di un modesto appartamento e di un piccolo
appezzamento di terreno. La citata sentenza del 17/11/2009 della Corte di
appello di Palermo dimostra che non vi è stata alcuna intestazione fittizia in
quanto le operazioni risultano effettuate e svolte da L.L. e che
nell’impresa non è confluita alcuna somma di derivazione illecita, sicchè a
quest’ultimo è stata trasferita un’impresa geneticamente lecita e il mancato
integrale pagamento dell’impresa stessa conferma che non sono state immesse
somme ulteriori, men che meno di illecita derivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In premessa, metto conto rimarcare come la giurisprudenza di legittimità
abbia affermato che la prova nuova idonea a consentire la revoca della misura di
prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli
elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva
incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non
essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che
finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in
una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del
24/09/2013 – dep. 08/10/2013, Auddino e altro, Rv. 257334).
Sotto un diverso profilo, giova ribadire che nel procedimento di prevenzione,
il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in
tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in
sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il

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Rosa Agnello, Salvatore Riggio e Francesca Pintorno confermano che il terreno e

caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del
29/05/2014 – dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246); già in precedenza la
giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di
prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge,
con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto
solo qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240
del 27/06/2013 – dep. 21/08/2013, Cardone e altri, Rv. 256263). La limitazione
legislativa del motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per

sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata
la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte
in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito dei procedimenti di
prevenzione.

3. Al lume dei princìpi richiamati, le censure relative alla posizione di L.L. sono inammissibili. Con riferimento alla dedotta liceità delle
somme impiegate per l’acquisito dei beni confiscati, il decreto impugnato, oltre
ad escludere la valenza quali prove nuove dei documenti prodotti, richiama, per
un verso, il decreto in data 11/03/2008 della Corte di appello di Caltanissetta,
che, sulla base della perizia contabile disposta in sede di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, aveva rilevato come il

deficit finanziario e le

entrate complessive del nucleo familiare del proposto non avrebbero comunque
mai permesso di coprire le singole rate dei prestiti concessi; per altro verso,
sottolinea come il dato formale della corrispondenza dell’importo indicato
nell’atto di acquisto con la somma richiesta a titolo di mutuo, a fronte di un
valore dell’immobile stimato dal perito in misura ben maggiore, implicava che il
prezzo effettivamente pagato fosse certamente superiore e che fosse stato
corrisposto in contanti. Al riguardo, il ricorrente richiama, lamentando l’assenza
di motivazione al riguardo, la documentazione prodotta attinente alle attività
svolte dal S.S. e alla provenienza lecita delle somme a fronte di esborsi
minimi e dilazionabili: il ricorso, tuttavia, omette di sottoporre a critica il rilievo
del decreto impugnato circa l’effettivo valore dell’immobile, sicché
l’argomentazione complessivamente articolata risulta carente della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo alle deduzioni del
ricorso in merito alla sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo in
data 17/11/2009 di S.S. e, prima ancora, alla liceità delle

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cassazione è stata di recente valutata come conforme a Costituzione dalla

acquisizioni che risulterebbe dalla sentenza in data 01/03/2004 (irrevocabile il
06/10/2004), con la quale il G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta ha assolto
perché il fatto non sussiste L.L. dal reato di cui agli artt. 648
ter cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991: quanto alla sentenza del G.U.P. del 2004,
infatti, il decreto impugnato ha evidenziato che essa non contraddice, ma, al
contrario, conferma, il dato essenziale ai fini del procedimento di prevenzione,
ossia il carattere simulato dell’acquisto dell’azienda paterna; al di là della
sopravvenuta assoluzione di L.L. dal reato di riciclaggio,

dell’impresa era frutto di un’intestazione fittizia operata nel 1996, quando
S.S. era sottoposto a misure di prevenzione personale come
reggente della famiglia mafiosa di Villarosa, avvenuta senza che il prezzo della
cessione fosse stato versato e in una situazione caratterizzata da un radicato
deficit finanziario accertato in sede peritale che non poteva giustificare
acquisizioni patrimoniale tanto rilevanti. Con riferimento poi alla sentenza del
17/11/2009, il decreto impugnato ha rilevato che la stessa non fa emergere un
conflitto di giudicati, in quanto – dato il diverso ambito di operatività della
confisca di prevenzione e di quello delle norme incriminatrici di cui all’art. 648 ter
cod. pen. e all’art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del
1992 – il trasferimento senza corrispettivo era stato posto in essere, a seguito di
condanna di S.S., al fine di evitare successive ablazioni del
patrimonio. Il rilievo si salda al richiamo operato al decreto della Corte di appello
del 2008 laddove evidenziava, sulla base della citata perizia, il continuo apporto
di contributi finanziari di ingente entità rispetto a quelli dichiarati. Il ricorso, in
ordine al mancato pagamento del prezzo di cessione, omette di confrontarsi con
il dato, accertato dalla stessa sentenza del 2009, secondo cui il trasferimento
dell’azienda aveva finalità di salvataggio del patrimonio di famiglia e con il rilievo
del decreto impugnato circa il carattere simulato dell’operazione di acquisto
dell’azienda, nonché con gli elementi, prima richiamati, offerti dalla perizia circa
il radicale deficit finanziario e l’apporto di contributi finanziari ulteriori rispetto a
quelli dichiarati. Nella parte relativa alla posizione di S.S., il ricorso
deduce che la sentenza indicata ha affermato che non vi è stato reimpiego di
denaro di provenienza illecita, né alcuna intestazione fittizia. Al riguardo, deve
rilevarsi che la sentenza del 2009 della Corte di appello di Palermo, secondo la
prospettazione fattane dallo stesso ricorrente, fa leva in larga misura proprio
sulla sentenza del 2004, né il ricorrente ha specificamente indicato fatti nuovi rispetto a quelli che hanno condotto all’assoluzione di L.L. emersi nell’ambito del procedimento nei confronti di S.S. e dotati
del requisito della decisività nel senso sopra indicato (anche alla luce dei rilievi di

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osserva ancora la Corte distrettuale, il dato centrale è che la cessione

merito circa le risultanze offerte dall’accertamento peritale). Sotto questo profilo,
dunque, il ricorso non articola doglianze in grado di travolgere le statuizioni di cui
al decreto della Corte di appello di Caltanissetta del 11/03/2008, risolvendosi, al
più, in inammissibili censure alla motivazione del provvedimento impugnato.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alle ulteriori
doglianze relative alla posizione di S.S., doglianze che – oltre ad
essere articolate in termini generici – fanno leva su documentazione all’evidenza
inidonea a costituire “prova nuova” nei termini sopra richiamati.

R.R.. La Corte di merito ha rilevato, richiamando il decreto in data
11/03/2008, che il prospettato sostegno economico dei genitori sarebbe stato
operato soltanto nel 1996, ossia in epoca successiva a molte delle acquisizioni in
questione, il che rende assolutamente irrilevanti le dichiarazioni rese da Rosa
Agnello, Salvatore Riggio e Francesca Pintorno: il ricorso censura tale rilievo
richiamando il totale dei redditi rilevabile nel periodo in questione in capo a
Francesca Pintorno e a Salvatore Riggio, ma la deduzione, facendo leva su dati
relativi al periodo complessivamente considerato, risulta generica, in quanto non
specificamente articolata in termini idonei ad inficiare la valutazione della Corte
distrettuale, laddove gli ulteriori rilievi articolano censure di merito e, comunque,
denunciano vizi di motivazione insindacabili in questa sede.

4. Le considerazioni svolte – in uno con il rilievo che i ricorsi nell’interesse di
R.R. e di L.L. non risultano proposti da difensore
munito di procura speciale – impongono la declaratoria d’inammissibilità dei
ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima
equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 23/11/2015.

Del pari inammissibili sono le censure concernenti la posizione di R.R.

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