Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3572 del 07/10/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3572 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Accardo Giovannella, nata a Castelvetrano il 15/01/1967
avverso la sentenza del 04/06/2014 della Corte d’Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ignazio Patrone, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, l’appello proposto da Giovannella Accardo
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di
Castelvetrano, del 16/10/2012, con la quale la Accardo era ritenuta responsabile
del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso fino al 11/03/2009
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Data Udienza: 07/10/2015
sottraendo energia elettrica mediante un allacciamento abusivo alla rete
dell’ENEL presso la propria abitazione in Castelvetrano, e condannata alla pena di
mesi quattro di reclusione ed €. 300 di multa, veniva dichiarato inammissibile
per genericità dei motivi.
L’imputata ricorrente deduce vizio motivazionale; la sentenza sarebbe
contraddittoria rispetto ai rilievi specificamente esposti nell’appello a sostegno
delle richieste di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.,
di valutazione di prevalenza delle ritenute attenuanti generiche e di diminuzione
dall’imputata e le ragioni addotte dalla stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il motivo di appello, riguardante la riconoscibilità dell’attenuante del danno
di speciale tenuità, veniva correttamente ritenuto generico nel momento in cui
detta attenuante, come risulta dalla sentenza di primo grado, non era oggetto
delle richieste conclusive della difesa all’esito del dibattimento. Il relativo motivo
di ricorso è infondato anche laddove lamenta il mancato esercizio dei poteri
officiosi del giudice d’appello sulla ravvisabilità dell’attenuante. La sollecitazione
di tale esercizio, invero, difettava comunque di specificità nell’atto di appello,
riferito in termini vaghi alla modesta gravità del fatto.
Analoga genericità veniva coerentemente ravvisata con riguardo al
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ed alla diminuzione
della pena. Tali richieste, come rilevato nella sentenza impugnata, erano infatti
supportate nell’appello dall’esclusivo richiamo alla confessione resa dall’imputato,
già valutata dal Tribunale ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche;
difettando pertanto l’indicazione di ulteriori elementi valutabili per un maggiore
contenimento del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve di conseguenza essere rigetto, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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della pena, aventi ad oggetto l’occasionalità del fatto, la piena confessione resa
Così deciso il 07/10/2015