Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2930 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2930 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALCAMONICO CATERINA N. IL 05/08/1946
avverso la sentenza n. 223/2012 TRIB.SEZ.DIST. di AUGUSTA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 21.11.2013 il Tribunale dì Siracusa, in composizione monocratica,
condannava Valcamonico Caterina, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, olia pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.54,116I
Cod.Nav.; pena sospesa e non menzione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputata, chiedendo di essere
mandata assolta per non aver commesso il fatto e, in subordine, eccependo la
prescrizione del reato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’impugnazione veniva qualificata come ricorso per cessazione
e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Il ricorso (così qualificata l’impugnazione) è manifestamente infondato.
2.1) Esso “risente” palesemente del fatto che si intendeva proporre appello avverso
la sentenza del Tribunale e quindi si chiedeva un riesame del merito della vicenda
processuale.
L’art. 568 comma 5 c.p.p. stabilisce che l’impugnazione è ammissibile a prescindere
dalla qualificazione data ad essa, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di
impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina,
però, una modificazione per così dire “funzionale” dell’impugnazione, altrimenti si
attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute
dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell’impugnazione restano quindi
sempre quelli del ricorso ex art.606 c.p.p.
2.2) Il Tribunale ha adeguatamente argomentato in ordine agli elementi da cui
risultava la riferibilità all’imputata dell’occupazione del demanio (pag.5).
La ricorrente, invece, di contrastare specificamente siffatta motivazione, oltre a
richiedere una riletture delle risultanze processuali, si

limita genericamente ad

affermare che “altri., era il presidente e legale rappresentante”.
2.3) Anche in ordine alla già eccepita prescrizione, il Tribunale, dopo aver
correttamente rilevato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che la
permanenza dell’occupazione del suolo demaniale cessa o con il rilascio del titolo o con
lo sgombero, ha accertato che, dopo l’ingiunzione del 27/08/2008, l’ottemperanza
avvenne nel successivo mese di settembre, come constatato in data 30/09/2008.
Anche a non voler tener conto della sospensione della prescrizione disposta all’udienza
dl 18.7.2013 (rinvio in accoglimento di richieste istruttorie), ma solo di quelle dal
22.11.2012 al 10.1.2013 (rinvio per adesione del difensore all’astensione proclamata
dagli organismi di categoria) e dai 10.1.2013 ai 4.4.2013 (rinvio su richiesta della
difesa), la prescrizione non era, pertanto, maturata alla data di emissione della
sentenza (pag.4)

1

OSSERVA

2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
E’ appena ii Caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità
di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2015
I Pre‹i ente
Il Consigliere st.

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