Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2928 del 13/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2928 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RE MASSIMO N. IL 18/02/1973
avverso la sentenza n. 224/2012 TRIBUNALE di VICENZA, del
17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 13/11/2015
Ritenuto:
— che il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 17/07/2014, ha condannato Re Massimo alla
pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all’art. 279 comma 2 del d. Igs. n. 152 del
2006;
– – che l’imputato ha proposto appello deducendo l’evidente mancanza di colpevolezza e la
carenza di motivazione;
— che preliminarmente l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– – che, ciò posto, in data 17/09/2015 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione;
— che pertanto il ricorso è inammissibile per rinuncia ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d)
c.p.p.;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro fissata in euro
500,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015
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