Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2918 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2918 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDELRAHMAN ABDELFATTAH ABDEL.REHIM N. IL
18/01/1995
ABD EL MONEH OBAHIA FATIH SAMIR N. IL 01/06/1991
ASHRF ABDELMONSEF ELDAHROUG AHMED N. IL 20/07/1994
avverso la sentenza n. 2767/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:

– – che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 03/06/2014, in parziale riforma della
sentenza del 28/11/2013 del Tribunale di Roma, ha rideterminato per Abdelrahman
Abdelfassah, Abd Ed1 Moneh Obahia e Ashrf Abdelnnonsef, per il reato di cui all’ art. 73,
comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione per lo spaccio di gr.19
di marijuana la pena in mesi sette di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
– – che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,

delle risultanze processuali;
– – che le censure proposte dai ricorrenti sono del tutto generiche atteso che con esse ci si
limita ad asserire che la Corte territoriale non avrebbe fornito una motivazione logica in
ordine alla concludenza degli elementi posti a base della conferma del giudizio di
responsabilità senza spiegare in alcun modo la ragione di un tal assunto e senza indicare i
passaggi della sentenza impugnata che sarebbero incorsi in una tale vizio, rimasto quindi
dedotto su un piano puramente astratto;
– – che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue per ognuno l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara iinammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in favore della
Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

deducendo, con un unico motivo, l’illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e

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