Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2366 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2366 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SARTORI LUCA N. IL 17/03/1966
avverso la sentenza n. 1137/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
30/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Sartori Luca ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata
in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per difetto di
specificità dei motivi l’appello proposto contro la sentenza di
condanna del giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.337 cp., lamentando la violazione degli artt.581-591 cpp.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della
censura, avendo la corte di merito adeguatamente dato conto con
adeguato apparato argomentativo della rilevata aspecificità dei
motivi a sostegno del gravame, correttamente interpretando e
applicando i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di
legittimità in materia (Cass.Sez.I 24/4/08 n.19338).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.
P.
Q
N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 44/11/2012
Il Consigliere est.
Il
e vizio di motivazione.