Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2712 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2712 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

GHILARDI CRISTIAN nato il 8/2/1976
avverso la sentenza n.262/2014 della Corte d’Appello di Brescia del 4.2.2014;
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha chiesto
l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Sergio Materazzi che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G.;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 4.2.2014 La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di
primo grado emessa dal Tribunale di Brescia il 4.11.2005, dichiarava estinto per
prescrizione il reato di falso e confermava la condanna nei confronti di Ghilardi Cristian per
il delitto di ricettazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’imputato il quale lamentava la violazione di
legge e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’utilizzazione

Data Udienza: 19/11/2015

delle dichiarazioni di testi, non escussi in dibattimento, e tuttavia considerati dalla Corte
prova decisiva su cui fondare la condanna, pur in assenza di perizia circa la falsità della
merce; contestava inoltre l’illogicità della motivazione laddove la Corte, per corroborare la
pronuncia di condanna si spingeva ad affermare che “a fronte di tale indizio la difesa non
ha fornito alcun elemento contrario” .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Difatti tutte le questioni proposte attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili
nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U. n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè doppia
pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato
in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto
come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di
travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione
rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova
decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia
riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi
il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv.
236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso
materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure
dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità
dell’imputato per i fatti allo stesso ascritti.
Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi
suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non
palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento
del fatto o della prova. In particolare la Corte territoriale non pone a fondamento della
pronuncia di condanna le valutazioni espresse dagli esperti delle case produttrici circa la
falsità della merce, ovvero le dichiarazioni di testi non escussi in dibattimento, come
sostenuto dal ricorrente, ma valorizza un dato di fatto oggettivo, quale quello del non

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi palesemente infondati.

riconoscimento della merce da parte delle ditte produttrici, che qualifica come
“comportamento concludente” ovvero come prova indiziaria atipica ( in tal senso non
contestata dal ricorrente) ed utilizza in chiave probatoria detto indizio, in considerazione
della sua valenza qualitativa e della sua precisione e gravità, valorizzandolo in una
prospettiva globale, in collegamento con altri elementi oggettivi (assenza di perizia di
parte circa la genuinità della merce, il fatto che l’imputato avesse acquistato il prodotto
senza fattura e senza documenti di consegna e senza fornire indicazioni circa il soggetto
presso cui aveva acquistato o il prezzo pagato), facendo confluire il tutto in un unico

Corte : Sez. 2, n. 42482/2013, rv. 256967, il che consente di superare anche la seconda
censura difensiva relativa all’inversione dell’onere della prova.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in € 1.000,00 .
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende
Così deciso il 19.11.2015

contesto dimostrativo, secondo un metodo valutativo più volte apprezzato da questa

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