Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1981 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1981 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA VINCENZO N. IL 01/08/1967
avverso la sentenza n. 2183/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
Il ricorso di BATTAGLIA Vincenzo è inammissibile.
Lamenta il ricorrente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio
di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e
uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4
dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n.
34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche
con riferimento ai gravi precedenti penali (condanna per partecipazione ad un gruppo
camorristico) e con il fatto che il comportamento processuale era già stato considerato
ai fini dell’art. 8 L. 203/91.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di