Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1959 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1959 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALASCIBETTA CHRISTIAN N. IL 20/06/1984
avverso la sentenza n. 848/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
Il ricorso di CALASCIBETTA Christian deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi
sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur
genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le
doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la qualificazione del reato come
circonvenzione di incapace e la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza in ordine al reato contestato.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il Pr s en e
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non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di