Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1583 del 04/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1583 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTELLA CARMINE N. IL 08/07/1974
avverso la sentenza n. 13764/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 04/12/2015
RITENUTO IN FATI-0
–
che con l’impugnata sentenza la Corte dì Appello dì Napoli ha
sostanzialmente confermato, rimodulando la pena per l’estinzione per
prescrizione dell’ascritta contravvenzione di cui all’articolo 707 cod.pen., la
sentenza di prime cure che aveva condannato Montella Carmine per il reato di
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una mancanza di
motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo al diniego
della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto
dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa le
specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze dì cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2015.
furto pluriaggravato;