Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1359 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1359 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FRANZONI CARLO PRIMO, nato a Cortenuova il 14.3.1948

avverso la sentenza del 15.4.2013 del Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.4.2013, il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata
di Treviglio, a seguito di giudizio abbreviato, pronunciando nei confronti
dell’odierno ricorrente Franzoni Carlo Primo e dei coimputati Pesenti Angelina e
Chiapparini Giacomo, assolveva il Franzoni dal reato di cui al capo 5)
dell’imputazione per estinzione dello stesso conseguente al pagamento
dell’oblazione e dichiarava gli imputati responsabili dei reati loro ascritti ai capi

assenza di autorizzazione ed omessa presentazione di un piano per la rimozione
e lo smaltimento, nonché dei reati loro ascritti ai capi 3),4) e 6) per la
realizzazione di opere in cemento armato senza il rispetto delle prescrizioni
normative in materia e per l’omessa realizzazione dell’impianto arboreo previsto
nel permesso di costruire n. 31/2008, a mascheramento degli edifici, prima della
realizzazione di questi ultimi; condannava, quindi, Chiapparini Giacomo e Pesenti
Angelina alla pena di euro 1.200,00 di ammenda in relazione al capo 1) ed alla
pena di giorni 20 di arresto in relazione al capo 2), Chiapparini Giacomo alla
pena di euro 400,00 di ammenda in relazione al capo 3) ed alla pena di giorni 20
di arresto per il capo 4) , Chiapparini Giacomo e Franzoni Carlo Primo alla pena
di euro 100,00 di ammenda in relazione la capo 6), oltre al pagamento delle
spese processuali, concedendo a ciascuno il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ha proposto, personalmente, ricorso per Cassazione
Franzoni Carlo Primo, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att. cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta
della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che il Giudice nella motivazione della sentenza
impugnata con riferimento all’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato in ordine al capo 6) dell’imputazione non effettuava alcuna
valutazione in ordine al permesso di costruire in sanatoria n. 23/11, integrazione
probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione.
Lamenta, quindi, l’omessa valutazione del permesso di costruire n, 23/11 e
l’illogicità e lacunosità delle motivazioni addotte per pronunciare la sentenza di
condanna.
2.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza con le conseguenti

statuizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

1),2), per trasporto, stoccaggio e deposito di rifiuti speciali non pericolosi in

1.II ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata ai sensi
dell’art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen, per omessa valutazione di
elemento probatorio (permesso di costruire in sanatoria n. 23/11).
La novella dell’art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della
L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il
ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del

come “travisamento della prova”, per utilizzazione di un’informazione inesistente
o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate
dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della
decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica, restando
estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato
della prova ed alla sua capacità dimostrativa e fermi restando il limite del
devolutum

in caso di cosiddetto “doppia conforme” e l’intangibilità della

valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 1, 24667/2007, Rv. 237207,
Musumeci; Sez. 2, n.19848 del 24/05/2006; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006).
In particolare è necessario perché si possa fare utile applicazione della
predetta disposizione che: sia indicato l’atto del processo dal quale risulterebbe
in tesi il vizio motivazionale sia individuato l’elemento fattuale o il dato
probatorio emergente da tale atto e incompatibile con la ricostruzione propria
della decisione impugnata; sia fornita la prova della corrispondenza al vero di
tale elemento o dato; vengano indicate le ragioni per le quali tale dato, non
tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazione
già adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo, l’intero impianto
argomentativo sottoposto ad esame (cfr. Sez. 6, n. 23781, Rv. 234152; Sez. 6,
n. 10951, Rv. 233708; Sez. 2, n. 21524, Rv.240411).
Nel caso in esame- il ricorrente non solo non ha adempiuto all’onere di
allegazione a suo carico, essendosi limitato solo ad indicare quale atto oggetto di
travisamento il permesso di costruire n. 23/11, senza integrale riproduzione nel
testo del ricorso, o allegazione in copia o individuazione precisa della
collocazione dell’atto nel fascicolo processuale di merito (genericamente indicato
quale acquisizione probatoria relativa all’ammissione al rito abbreviato), ma non
ha argomentato neppure in maniera specifica e puntuale in ordine agli ulteriori
indispensabili elementi suesposti, sostanzialmente limitandosi a dedurre
genericamente il travisamento della prova.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile

r
I

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 25/11/2015

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