Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1262 del 01/12/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1262 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
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sul ricorso proposto da:
FORESTIERE ANGELO N. IL 01/10/1981
avverso la sentenza n. 1303/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 01/12/2015
Motivi della decisione
Forestiere Angelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di cui all’art. 648 c.p. e
deduce genericamente omessa e illogica motivazione sul merito della controversia, nonché
sulla dedotta prescrizione del reato.
Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. La mancanza e
la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento
provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla
logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione
delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud.
30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie la Corte ha doverosamente
valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente ricostruzione del fatto e una
giustificata definizione del trattamento sanzionatorio, mentre le sintetiche doglianze del
ricorrente al riguardo – che denunciano ma non dimostrando eventuali vizi di motivazione – si
palesano generiche.
Tuttavia, il reato deve ritenersi prescritto. Infatti, lo stesso, ricettazione accertata in
data 29.9.2007 di un ciclomotore oggetto di furto in data 3.6.1992, si è prescritto prima del
rinvio a giudizio in quanto il tempus commissi delicti, stando alle dichiarazioni dell’imputato
non smentite da altri fatti accertati in giudizio, deve collocarsi nell’anno 1994. Considerato il
regime disciplinare di cui alla I. n. 231/2005, in quanto più favorevole, la prescrizione deve
ritenersi intervenuta dopo anni otto dal fatto: ossia nell’anno 2002.
PQM
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 1.12.2015
Il Consigliere estensore
lAsidente
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impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il