Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1190 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1190 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI GIANLUCA N. IL 14/08/1978
avverso la sentenza n. 6003/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova,
pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a Gianluca Morelli imputata del reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. – la pena concordata dalle
parti;
che avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Mario Iaricoli, ha
proposto ricorso per cassazione, eccependo mancanza di motivazione sull’entità
della pena applicata.

formulazione vuoi per manifesta infondatezza in ragione della peculiare natura
della sentenza impugnata, che, emessa sulla base del consenso negoziale
relativamente al regime sanzionatorio da applicare in concreto, non consente
alcuna doglianza in ordine al presupposto della qualificazione giuridica del fattoreato (se non in caso di manifesta erroneità) ed all’entità della pena patteggiata,
all’infuori dell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – della determinazione
contra legem della stessa pena;
che l’onere di motivazione “contratta”, propria della sentenza di patteggiannento,
deve ritenersi adempiuto, come nel caso di specie, con la mera delibazione di
congurità della pena proposta e della corretta sua determinazione, alla luce dei
criteri di giudizio di cui all’art. 133 cod. pen.;
che il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria consegue, a
mente dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti e della particolare natura
della sentenza impugnata, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE EST.

PRESIPì

E

Ritenuto che l’anzidetta censura é inammissibile vuoi per genericità di

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