Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 689 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 689 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAJA JOHN N. IL 24/06/1990
avverso la sentenza n. 5732/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
MAJA JOHN ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che gli ha applicato la pen per il
reato di cui all’articolo 186, lettera b), del codice della strada, aggravato dall’aver
provocato un incidente stradale.
sospensione della patente di guida [anni uno].
Il ricorso è manifestamente inammissibile, mirando a censurare una determinazione che
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, in modo esauriente, non
illogico, nonché in linea con i parametri di cui all’articolo 133 c.p., ha dato spiegazione del
relativo esercizio, in termini qui incensurabili, tra l’altro applicando la sanzione nel
minimo, tenuto conto dell’aggravante dell’incidente stradale.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015
La doglianza riguarda solo la misura della sanzione amministrativa accessoria della