Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 322 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 322 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANAIA GIOVANNI N. IL 22/02/1975
avverso la sentenza n. 594/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 10/12/2015
RG 15568/15
Motivi della decisione
L’imputato PANAIA Giovanni ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Locri il
26.2.2013, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.
610, commi 1 e 2, 94, co. 1, c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto – sostanzialmente ripetitivo delle
doglianze in appello – rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha individuato la
condotta minacciosa dell’imputato consistita nell’ostentare l’arma indossata, idonea a
costringere i giovani a recarsi ad acquistare il vino allo stesso imputato, considerando – senza
vizi logici – le irrilevanti parziali difformità delle testimonianze.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10.12.2015
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 610, 339, 94 c.p. e illogicità della
motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, in assenza di violenza e intento
minaccioso in capo al ricorrente come risulta dalle deposizioni testimoniali anche dello stesso
TASSONE, né coartazione della volontà. Né la Corte darebbe conto delle censure difensive in
ordine alle testimonianze dello stesso TASSONE, del SAGUTO, del NIUTTA e della CIPOLLA che
risulta non aver avvertito alcuna minaccia.