Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 208 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 208 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC GIONI N. IL 05/07/1996
avverso la sentenza n. 1160/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 10/12/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Jovanovic Gioni ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione per i reati di concorso in resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni personali aggravate (artt. 110, 337, 582, 585, 576 n.1 e 61 n. 2 cod. pen.).

Il ricorso, discorsivo anche nella forma, si rivela inammissibile per evidente genericità (artt.
581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione
impugnata quale oggetto di possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di
legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 dicem re 2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il contrasto della
decisione con il coordinato disposto di varie norme circa la necessità della valutazione preliminare ed obbligatoria degli elementi e delle circostanze di fatto atte a dimostrare l’innocenza
dell’imputato a dispetto del rito alternativo richiesto.

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