Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 178 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 178 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERDE ANTONIO N. IL 14/01/1960
avverso il decreto n. 613/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 29/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Verde Antonio avverso
il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro che aveva
dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata speciale, trattandosi di
detenuto per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen..
dell’art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al difensore
contestualmente nominato.
Tali motivi non sono stati presentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di motivi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 novembre 2015
Il Consigliere estensore
DEP031 1TATA
Il Presidente
2. Ricorre per cassazione Verde Antonio con dichiarazione resa ai sensi