Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 171 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 171 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERPA NELLA N. IL 14/07/1955
avverso l’ordinanza n. 9538/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 20/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Serpa Nella, detenuta in forza di ordinanza di
custodia cautelare per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio
ed estorsione, avverso il decreto del Ministro della Giustizia che applicava per la
prima volta nei suoi confronti il regime differenziato di cui all’art. 41

bis ord.

2. Ricorre per cassazione Serpa Nella con dichiarazione resa ex art. 123 cod.
proc. pen., riservando la presentazione dei motivi di ricorsi al difensore di fiducia
contestualmente nominato.
Tali motivi non sono stati presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di motivi (artt. 581 e 591 cod.
proc. pen.).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pen..

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