Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50951 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50951 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE LISI STEFANO N. IL 17/08/1989
avverso la sentenza n. 5569/2008 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
De Lisi Stefano propone ricorso avverso la sentenza del 17/10/2014 con la quale il Tribunale di
taranto ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui all’art.73
comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si contesta vizio di motivazione per la mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. .
Il ricorso è inammissibile per genericità all’atto in cui sollecita la diversa determinazione, senza
indicare da quali elementi presenti agli atti potesse emergere l’obbligo di provvedere nel senso
auspicato, per di più a fronte di una specifica argomentazione del giudicante che ha richiamatogli
atti contenuti nel fascicolo processuale che, in senso contrario lo portavano all’individuazione del
ricorrente quale autore del reato contestato.