Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50939 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50939 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ACQUAVIVA ANTONIO N. IL 06/05/1987
avverso la sentenza n. 4346/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
Acquaviva Antonio propone ricorso avverso la sentenza del 30/03/2015 con la quale il Tribunale di
F a so ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui agli artt. 73
d.P.R. n. 309/90 e 75 d. degisl. N. 159/2011.
Nel ricorso si contesta illogicità della motivazione, per la mancata analisi sull’applicabilità di
formule di proscioglimento in fatto..
Gli ulteriori rilievi risultano inammissibili per genericità e ma manifesta infondatezza in quanto non
sono indicati quali elementi ricavabili dagli atti imponessero tale applicazione, e per contro non si
confrontano con gli specifici atti processuali sulla base dei quali tali valutazione è stata esclusa..
P. Q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
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