Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50930 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50930 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRATICO GIOVANNI N. IL 20/01/1981
avverso la sentenza n. 721/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

La difesa di Praticò Giovanni propone ricorso avverso la sentenza del 15/05/2015 con la quale la
Corte d’appello di Reggio Calabria, ha accertato confermato la sua affermazione di responsabilità in
relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen. pronunciata dal giudice di primo grado.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione quanto all’accertamento di responsabilità e violazione di
legge, con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui,
denunciando il vizio di motivazione non raggiunge specifici elementi carenti, contraddittori o
illogici della pronuncia impugnata, ma si limita a sostenere la propria chiave di lettura dei fatti, così
rivelando la sollecitazione in questa fase ad un nuovo, giudizio di merito, estraneo all’ambito di
cognizione di questa Corte.
Nel senso della manifesta infondatezza deve concludersi per la contestazione riguardante la mancata
concessione delle attenuanti generiche, ampiamente motivata e avversate dalla difesa con richiami
all’assenza di responsabilità, di cui si è già detto, e con valutazione di fatto di segno opposto, che
non si confrontano con il limite dei vizi deducibili in questa sede, alla luce dell’argomentazione
offerta dalla Corte territoriale.

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