Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50876 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50876 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESTEBAN PALOMINO ALEX JIM N. IL 20/06/1981
avverso la sentenza n. 133/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
10/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
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Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Milano, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato ad Esteban Palomino Alex Jim ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. la pena di un anno di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art.
385 cod. pen.)
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove bre 2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione in ordine alla non rilevata sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.
proc. pen.