Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50860 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50860 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHAFI MORAD N. IL 22/02/1975
avverso la sentenza n. 4290/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
L’imputato Chafi Morad ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bologna
che, a conferma di quella emessa all’esito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
12/09/2014, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di dieci mesi di reclusione ed €
2.000,00 di multa in ordine al reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito in sede di legittimità (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.), evocando l’esercizio di una competenza tipica del giudice di
merito, quale la determinazione del trattamento sanzionatorio, che si esplica tra l’altro con il
diniego o il riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la relativa applicazione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.