Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50690 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50690 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANOLACHE ROXANA DANA N. IL 10/10/1988
avverso la sentenza n. 12/2010 TRIBUNALE di CHIAVARI, del
20/04/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Roxana Dana Manolache ricorre innanzi a questa Corte per la rescissione del
giudicato di cui alla sentenza emessa nei suoi confronti, il 20/04/2010, dal Tribunale di
Chiavari (in relazione a un addebito di concorso in furto presso un supermercato). La
Manolache deduce:
di non avere mai avuto conoscenza del processo

de quo nel corso del suo

svolgimento, tanto che tutte le notifiche le vennero recapitate presso il difensore

di avere appreso della suddetta condanna soltanto il 13/05/2014, avendo richiesto
il certificato del Casellario giudiziale;
che nel medesimo periodo in cui venne commesso il furto sopra ricordato vi era
una persona che utilizzava le sue generalità, probabilmente avvalendosi di una
procura notarile sottoscritta dei genitori della stessa Manolache (che ella aveva
utilizzato per entrare in Italia e stabilirsi presso alcuni conoscenti, e che poi non
aveva più rinvenuto);
che, infatti, vi era un ulteriore processo a suo carico per un altro furto, ancora
pendente in grado di appello, ma – una volta che la ricorrente aveva potuto
spiegarvi le opportune difese – risoltosi in senso a lei favorevole.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, perché presentato fuori dai casi previsti dalla
legge.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti già chiarito che «l’istituto della rescissione
del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei
quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen.,
come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti
contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge
indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre
impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo
previgente» (Cass., Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv 259992).
Nel caso di specie, pertanto, la Manolache – dichiarata a suo tempo contumace,
come ella stessa evidenzia nel corpo dell’odierno ricorso – avrebbe dovuto richiedere, nel
rispetto delle forme e dei termini di legge, di essere rimessa in termini per impugnare la
sentenza in epigrafe.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, mentre il collegio non reputa vi sia spazio per
un’ulteriore condanna al versamento di sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle
Ammende, dal momento che l’atto di impugnazione venne presentato il 23/06/2014, ergo
in data anteriore rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.

nominato di ufficio, pur essendo dal 2009 regolarmente residente in Verona;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20/11/2015.

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