Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51159 del 27/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51159 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MELONI FABRIZIO N. IL 04/01/1979
avverso la sentenza n. 22/2013 TRIBUNALE di ORISTANO, del
24/09/2014
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pal aplazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott. tt e,:, I-, t GLI/.
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Data Udienza: 27/11/2015
Ritenuto in fatto
1. Il difensore di Fabrizio Meloni propone istanza di restituzione nel termine per
proporre ricorso per cassazione, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di
Oristano ha confermato la decisione di primo grado che l’aveva condannato alla
pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen.
Assume l’istante: a) che il Tribunale, nel dispositivo del 24/09/2014, aveva
indicato il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; b) che il
18/12/2014, sia il precedente difensore di fiducia, avv. Ettore Fenu, che il
penale, per avere notizie sull’avvenuto deposito della sentenza; c) che l’addetta
alla cancelleria aveva loro dato risposta negativa; d) che, in occasione del
successivo accesso del giorno 08/01/2015, il difensore aveva appreso che la
sentenza era stata depositata il 28/10/2014.
Considerato in diritto
1. La richiesta è infondata.
È esatto che integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la
restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla
cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito;
tuttavia, l’istante ha l’onere dì provare rigorosamente il verificarsi del fatto
ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi
ad allegare, come nel caso di specie, a sostegno del proprio assunto dichiarazioni
provenienti da lui o da altri difensori interessati (Sez. 6, n. 21901 del
03/04/2014, G, Rv. 259699)
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, in forza del principio desumibile dall’art.
616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma il 27/11/2015
DEPOVTCANCLLA
difensore autore del ricorso per cassazione, si era recati) presso la cancelleria