Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50991 del 28/10/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50991 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONFORTE ANTONIO N. IL 08/05/1967
avverso l’ordinanza n. 718/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
12/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
-e-etc
Uditi difensor Avv.;
k
ISAA-e4
ch-+-11’e ( a( C Cr) yve
Data Udienza: 28/10/2015
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza oggi impugnata il tribunale di Catania ha confermato
l’ordinanza del gip del tribunale della medesima città in data 26.4.2015 con la
quale è stata applicata nei confronti dell’odierno ricorrente Monforte Antonio la
misura cautelare della custodia in carcere: in quanto indagato in relazione al
reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 legge 203 del 1991 perché
gravemente indiziato di avere, in concorso con Caminiti Carmelo e Buemi
l’imprenditore Fortunato Rosario, titolare di una impresa di costruzioni edili, a
versare indebite somme di denaro.
Contro detta pronunzia ricorre, a mezzo di difensore, l’indagato contestando
illogicità e insufficienza della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato nonché dalle pagine 5 e 7 del verbale di arresto del
22 aprile 2015, allegato al ricorso, e dalle dichiarazioni rese, in sede di
investigazione difensiva, da Milano Tindara e Viola Silvana, pure allegate in
copia ricorso.
Si osserva infatti come le persone citate abbiano riferito che l’odierno
ricorrente si sarebbero trovato in luogo diverso da quello teatro dei fatti nelle
stesse ore in cui sarebbe stato sorpreso con i coindagati. Si critica che il
tribunale abbia ritenuto, in motivazione, come tali affermazioni non si
ponessero in insanabile contrasto con i contrari dati istruttori acquisiti
valorizzate ai fini della decisione, pertanto astenendosi dal valutare le
risultanze delle investigazioni difensive, che si è limitato ad ignorare e di cui
non ha escluso l’attendibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In generale, giova premettere che l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile
del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
Leandro, ricorrendo a minacce tipiche di un sodalizio mafioso, costretto
determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Cass.
Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840 e, tra le più
recenti, Cass. Sez. III, 28.2.2012, n. 12763).
Tanto precisato, quanto alla contestazione in tema di estorsione, a pagina 2
ss. si ricostruisce l’intera vicenda estorsiva e la partecipazione alla stessa
dell’odierno ricorrente il quale fu sorpreso insieme con i coindagati Buemi e
resa in tal senso dei carabinieri (come pure risulta dallo stesso verbale
allegato dal ricorrente al proprio ricorso), e la ragionevole ritenuta
attendibilità della stessa, valgono a rappresentare compiutamente il percorso
logico seguito dal tribunale, e il chiaro giudizio di esaustività di detto materiale
ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della gravità indiziaria.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deliberato il 28.10.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
rk,,s,L-3
Il Presidente
ranco Fiandanese
Caminiti dai carabinieri appostati sul luogo dei fatti. La chiara testimonianza